👨🏼‍⚖️ Oltre al danno, la BEFFA per Thuram. Ammende SALATE per Como e Napoli: le decisioni del Giudice Sportivo

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 7^ giornata di Serie A. Nessuno squalificato, ma tre giocatori sanzionati, come riprende TMW.

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PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

– VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

– BRITSCHGI Sascha (Parma): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;

– THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

Ammenda per Paratici

Per quanto riguarda i dirigenti, ammenda di 10 mila euro e diffida per il dirigente della Fiorentina, Fabio Paratici. La motivazione: “per avere, nell’intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo”.

Le ammende

Per quanto riguarda i club, sono 8 le società sanzionate con una multa:

– Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.

– Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l’Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

– Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio del secondo tempo.

– Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l’Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, al 40° del primo tempo, lanciato
un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.

– Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.

– Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio del primo tempo.

By Pasquale Ucciero

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