🔴 Bestemmia e spinta all’arbitro: STANGATA per Grassi della Cremo! MAXI ammenda Lecce

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a seguito della disputa del 38° e ultimo turno della Serie A 2025-2026. 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GRASSI Alberto (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una

espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara

spingendolo leggermente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

KABASELE Christian (Udinese): per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone

non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio

ad una gamba. senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DJURIC Milan (Cremonese): per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in

panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni

ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

OKEREKE Chidozie David (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, entrando

sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei

confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRITSCHGI Sascha (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MKHITARYAN Henrikh (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

VARDY Jamie Richard (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDE AI CLUB

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni

nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso

della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso

del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore

di gara.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex

art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per

avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo

tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo

tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del

secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex

art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

By Nicola Cosentino

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