Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni a seguito della disputa del 38° e ultimo turno della Serie A 2025-2026.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GRASSI Alberto (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una
espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara
spingendolo leggermente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
KABASELE Christian (Udinese): per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone
non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio
ad una gamba. senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DJURIC Milan (Cremonese): per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in
panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni
ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
OKEREKE Chidozie David (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, entrando
sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei
confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRITSCHGI Sascha (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MKHITARYAN Henrikh (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Decima sanzione).
VARDY Jamie Richard (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMENDE AI CLUB
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni
nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso
del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore
di gara.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo
tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo
tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del
secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
