Oltre a questo la società viola ha ricevuto un’altra ammenda, da 2000 euro, “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
La motivazione
“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell’Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.
Oltre a questo la società viola ha ricevuto un’altra ammenda, da 2000 euro, “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.